Nel campo del Diritto del Lavoro, l'Avv. Marialaura Vitelli ha ottenuto, fra l'altro, un successo ancora attuale in Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16472-2015, facendo affermare importanti principi di diritto, nell'ambito dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e soggettivo e del licenziamento per giusta causa:
1. "per la configurabilità della fattispecie dello scarso rendimento, non può tenersi in considerazione la malattia, in quanto “non imputabile” al lavoratore";
2. a configurare lo scarso rendimento - non possono essere i precedenti disciplinari del ricorrente “salvo voler ammettere indiretta sostanziale duplicazione degli effetti di condotte ormai esaurite”.
In particolare, nello specifico ambito del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, sono stati affermati i seguenti principi:
3. la malattia può venire in esame nei soli confini di cui all’art. 27, lett. b), Regolamento Allegato A, al R.D. 148/31;
4. al rapporto degli autoferrotranvieri è applicabile la normativa di cui all'art. 18 St. Lav. e, quindi, laddove prevista, la reintegra.